Come funzionano i semi da collezione?

Semi da Collezione. Per chi è appassionato e sostiene la coltivazione della canapa, sicuramente ricerca genetiche e semi di maria da collezionare, per mantenere alto il nome delle varietà più note nel panorama della cannabis.

La vendita di semi di marijuana femminizzati, autofiorenti o regolari è legale al 100% perché non viene considerata sostanza stupefacente.

Le migliori varietà di semi di marijuana indica e sativa in commercio sono ricche di CBD, selezionate tra le migliori banche di semi commerciali e per appassionati conoscitori.

Le varietà di cannabis pure sono denominate anche landraces, e sono originarie di una zona geografica ben delimitata, e non si sono mai mescolate a varietà provenienti da altre località. Le varietà di semi di marijuana sono moltissime e sono appartenenti alle tre famiglie di canapa sativa, indica e ruderalis.

I Semi di cannabis femminizzati sono piante di sesso femminile selezionate in modo da garantire al 100% l’impossibilità di trovare una sola pianta che sia di sesso maschile. In varietà di semi di cannabis regolari è possibile trovare anche piante di cannabis maschio, mentre ormai la maggior parte dei coltivatori tende a preferire i semi di cannabis femminizzati per non avere il problema dello smaschiamento, che se non viene effettuato in maniera veloce causa l’inseminazione della genetica femmina.

I Semi autofiorenti invece producono piante con fioritura indipendente dalle ore di luce ricevute quotidianamente e che completano il loro ciclo di produzione in poco tempo, circa 2 mesi dalla semina. In genere le varietà autofiorenti sono genetiche di Canapa Indica o Sativa, che vengono incrociate con le piante di cannabis ruderalis, molto più resistenti, native dei paesi del Nord Europa dal clima più rigido.

In questo caso specifico i semi di cannabis da collezione saranno molto più produttivi, e realizzeranno un raccolto in circa 70 giorni al massimo, senza curare troppo l’aspetto dell’esposizione solare.

L’obiettivo dell’acquisto dei semi di cannabis da collezione è quello di preservare le genetiche e non direttamente allo sviluppo delle piante.

In genere le confezioni con cui vengono venduti queste tipologie di semi recano una dicitura in cui viene specificato che la germinazione dei semi è vietata, poiché non si tratta di prodotti destinati alla coltivazione.

I Semi di Canapa Certificati

I Semi di Cannabis Certificati sono quei semi delle specie riconosciute dal Ministero dell’Agricoltura, che ne certifica la vendita regolarmente e permette la coltivazione.

Si tratta di varietà di semi di canapa che hanno un basso livello di THC, come regolato dalla Legge 242/2016.

Essi posseggono il cartellino di certificazione dell’Unione Europea, con tutti i dati di identificazione: Numero Lotto, Specie e varietà, Tipo di Seme, e paese di provenienza.

Diverse sono le varietà di semi di canapa certificati, Tra cui Finola, Carmagnola, Kompolti e altri.

Semi di Canapa Legale

I Semi di Cannabis Light sono molto richiesti sia dai coltivatori amatoriali che professionisti, dall’avvento della legge sulla regolamentazione commerciale dei prodotti a basso contenuto di THC.

Quali sono i rischi di coltivare una pianta di cannabis light?

Se i semi di cannabis light vengono fatti germinare per avere una pianta in casa di marijuana light, è possibile non incorrere in sanzioni perché la coltivazione in casa di canapa light è regolamentata dalla legge 242 del 2016 che indica il giusto contenuto di THC(basso) nei semi e nelle piante coltivate.

Le banche di semi da collezione più gettonate sono diverse e numerose. Citiamo in ordine sparso Dinafem Seeds, Dutch Passion, DNA Genetics, Sensi Seeds, Sweet Seeds, Chimera Seeds, TH Seeds, Eva Seeds, lo storico brand di Barney’s Farm, Reggae Seeds, Vision Seeds, Philosopher Seeds e Ripper Seeds.

Semi di Cannabis da Collezione: Normativa

I Semi da collezione sono acquistabili come tutela della genetica e per legge non possono essere germinati e coltivati.

Le norme sui semi di cannabis certificati e su quelli su cui vige il divieto di coltivazione sono regolati dagli artt. 28 e 73 del DPR 309/90

 

Articolo 28

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 – decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 3, comma 4 – legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.

Articolo 73

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1. bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
1. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

2. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2. bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5. bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

I semi di Cannabis sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L.412 del 1974, art.1,comma 1, lett.B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella II del decreto ministeriale
27/7/1992).

In Italia la coltivazione di Cannabis è vietata (artt.28 e 73 del DPR 309/90). Pertanto questi semi potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per la preservazione genetica.